Art. 6 — Ambito di applicazione
Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresi' quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:
- a)il fatto e' commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;
- b)il fatto e' commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.
Testo vigente dal 8 maggio 2009
