Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresi' quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:

  • a)il fatto e' commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;
  • b)il fatto e' commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;45~art6 · fonte su Normattiva