[1]di Documenti Ufficiali e Pubblici

[2]Su richiesta dell'Autorita' Competente dello Stato Richiedente, quella dello Stato Richiesto:

  • a)fornisce copie di documenti ufficiali, registri o informazioni accessibili al pubblico;
  • b)puo' fornire copie di documenti ufficiali, registri o informazioni non accessibili al pubblico, nelle stesse condizioni in cui tali documenti andrebbero forniti alle autorita' dello Stato Richiesto. Se l'assistenza prevista in questa lettera e' rifiutata, l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto non e' obbligata a motivare il rifiuto.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~art17 · fonte su Normattiva