[1]TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti», desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca che, nei confronti delle persone private della liberta' in conseguenza di una condanna penale, la stessa possa essere eseguita nel loro ambiente sociale, hanno stabilito quanto segue:

[3]Articolo 1 Definizioni

[4]Ai fini del presente Trattato, il termine:

  • a)«condanna» indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice, in conseguenza della commissione di un reato;
  • b)«sentenza» indica una decisione giudiziale definitiva ed esecutiva, non soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna per la commissione di un reato;
  • c)«persona condannata» indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza;
  • d)«Stato di Condanna» indica lo Stato in cui un giudice competente ha emesso una sentenza di condanna e da cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita;
  • e)«Stato di Esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita per l'esecuzione della sentenza.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~trattato-trasferimento-persone-condannate-art1 · fonte su Normattiva