[1]TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti», desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del rispetto reciproco, della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo interesse, considerando che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 Ambito di applicazione

[4]Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione giudiziaria in materia penale, a condizione che l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al quale si richiede la cooperazione, quando identificato, sia penalmente imputabile nello Stato Richiesto.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~art1 · fonte su Normattiva