[1]E CESSAZIONE

[2]1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Lo stesso avra' durata illimitata. 2. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta di trasferimento presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima che il Trattato sia entrato in vigore. 3. Ciascuna Parte puo' cessare gli effetti del presente Trattato in qualsiasi momento mediante una notifica scritta inviata all'altra Parte tramite i canali diplomatici. 11 Trattato cessera' i suoi effetti novanta (90) giorni dopo che una delle Parti riceva la suddetta notifica per iscritto. La cessazione del presente Trattato non riguardera' le richieste trasmesse precedentemente alla sua cessazione. In aggiunta, e indipendentemente dalla cessazione del presente Trattato, lo stesso continuera' ad applicarsi all'esecuzione di sentenze di persone condannate che sono state trasferite in virtu' del presente Trattato precedentemente agli effetti della cessazione. 4. Il presente Trattato potra' essere emendato di comune accordo tra le Parti e tali modifiche entreranno in vigore in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Trattato.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Trattato.

[4]FATTO a Roma, il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2016 in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art20 · fonte su Normattiva