(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania e' il depositario del presente Accordo. (2) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui i Governi di tutte le Parti contraenti si saranno reciprocamente informati dell'adempimento dei requisiti nazionali per tale entrata in vigore. La data pertinente e' il giorno in cui il governo della Repubblica federale di Germania riceve l'ultima comunicazione. Se l'Accordo di solidarieta' non e' entrato in vigore alla data indicata nella frase precedente, il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di solidarieta'. (3) La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e' avviata dal Governo della Repubblica federale di Germania immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana sono informati della registrazione e del numero di registrazione dell'ONU non appena questa e' stata confermata dal Segretariato. (4) Il presente Accordo rimane in vigore finche' e' in vigore l'Accordo di solidarieta', a meno che non venga denunciato secondo la procedura prevista dall'articolo 14.2 dell'Accordo di solidarieta'. Fatto a Berlino il 19 marzo 2024 in un originale in lingua inglese, che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania; il Governo della Repubblica Federale di Germania ne trasmettera' una copia certificata conforme alle altre Parti contraenti. Per il Governo della Repubblica Federale di Germania Per il Governo della Confederazione Svizzera Per il Governo della Repubblica Italiana

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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