[1]Allegato
[2]Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera, e il Governo della Repubblica Italiana
[3]Il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito «le Parti Contraenti»), Prendendo atto delle norme piu' importanti: per l'assegnazione della capacita' di trasporto (Regolamento della Commissione (UE) 2017/459, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacita' nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 984/2013, cosiddetto Codice di rete CAM), le procedure per la gestione delle congestioni contrattuali nei punti di interconnessione (Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005, Allegato I, cosiddetto CMP), le regole per il bilanciamento delle reti del gas, comprese le regole per la programmazione dei flussi di gas (procedure di nomina), l'armonizzazione degli accordi di interconnessione, della gestione della qualita' del gas e delle soluzioni per lo scambio di dati (Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete relativo alle norme sull'interoperabilita' e sullo scambio di dati, cosiddetto INT NC), compresi gli oneri di sbilanciamento giornalieri (Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas sulle reti di trasporto, cosiddetto BAL NC), strutture tariffarie secondo metodologie e criteri di allocazione dei costi tra i diversi punti di entrata e di uscita (Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, c.d. TAR NC), l'attuazione degli obblighi di trasparenza e non discriminazione previsti dal Terzo Pacchetto Energia (ovvero la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005) per il settore del gas, Notando che non esiste un Accordo specifico tra l'UE e la Svizzera sulle regole del mercato del gas e della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, Prendendo atto dell'art. 13 (2) del Regolamento (UE) 2017/1938 (Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28 ottobre 2017, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 in relazione allo stoccaggio del gas, GU L 173 del 30 giugno 2022, pag. 17, di seguito «il Regolamento»), in base al quale gli Stati membri coinvolgono, se del caso, il Paese terzo attraverso il quale sono collegati, Prendendo atto dell'art. 6 (7) dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana concernente le misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, fatto a Berlino il 19 marzo 2024, in cui la Germania e l'Italia concordano sulla necessita' di coinvolgere un Paese terzo pertinente, Hanno concordato quanto segue:
[4]Articolo 1
[5]Le Parti contraenti fanno riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana concernente misure di solidarieta' per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, concluso a Berlino il 19 marzo 2024 (di seguito «Accordo di solidarieta'»). Le Parti contraenti dichiarano che il presente Accordo e' parte integrante dell'Accordo di solidarieta'. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi della Germania e dell'Italia ai sensi del Regolamento.
Testo vigente dal 10 aprile 2026
