E' convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187.
Testo vigente dal 20 luglio 1994
