Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1993, n. 503, 4 febbraio 1994, n. 90, e 31 marzo 1994, n. 222.

Testo vigente dal 30 luglio 1994

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 285/2004

    Questione infondata
    28 luglio 2004

    La legge tributaria può incidere sulla capacità contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione, purché tale capacità sia ancora sussistente al momento dell’imposizione. Tuttavia, nel caso di specie, non sussiste alcuna sostanziale retroattività delle disposizioni attinenti alla detraibilità dall’imposta lorda dell’onere del pagamento degli interessi sui mutui agrari, poiché il nuovo regime agevolativo concernente gli interessi passivi è stato adottato nello stesso anno di riferimento fiscale preso in considerazione, per cui la capacità contributiva va esaminata con riferimento all’anno solare preso in considerazione nel suo complesso dalla norma. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 53 della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473). - V. sentenza citata n. 16/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 77 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-07-27;473~art1 · fonte su Normattiva