La legge tributaria può incidere sulla capacità contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione, purché tale capacità sia ancora sussistente al momento dell’imposizione. Tuttavia, nel caso di specie, non sussiste alcuna sostanziale retroattività delle disposizioni attinenti alla detraibilità dall’imposta lorda dell’onere del pagamento degli interessi sui mutui agrari, poiché il nuovo regime agevolativo concernente gli interessi passivi è stato adottato nello stesso anno di riferimento fiscale preso in considerazione, per cui la capacità contributiva va esaminata con riferimento all’anno solare preso in considerazione nel suo complesso dalla norma. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 53 della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473). - V. sentenza citata n. 16/2002.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 77 cost. · Art. 97 cost.