professionale 38.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle Banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale. 38.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art38 · fonte su Normattiva