ARTICOLO K.1 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare della libera circolazione delle persone, fatte salve le competenze della Comunita' europea, gli Stati membri considerano questioni di interesse comune i settori seguenti:

  • 1)la politica di asilo;
  • 2)le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere estere degli Stati membri da parte delle persone e l'espletamento dei relativi controlli;
  • 3)la politica d'immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;
  • a)le condizioni di entrata e cicolazione dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri;
  • b)le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri, compresi il ricongiungimento delle famiglie e l'accesso all'occupazione;
  • c)la lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri;
  • 4)la lotta contro la tossicodipendenza, nella misura in cui questo settore non sia gia' contemplato dai punti 7), 8) e 9);
  • 5)la lotta contro la frode su scala internazionale, nella misura in cui questo settore non sia gia' contemplato dai punti 7), 8) e 9);
  • 6)la cooperazione giudiziaria in materia civile;
  • 7)la cooperazione giudiziaria in materia penale;
  • 8)la cooperazione doganale;
  • 9)la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di droga e altre forme gravi di criminalita' internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in connessione con l'organizzazione a livello dell'Unione di un sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio europeo di polizia (Europol).

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-artk1 · fonte su Normattiva