ARTICOLO K.2

  • 1)I settori contemplati dall'articolo K.1 vengono trattati nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, tenendo conto della protezione che gli Stati membri concedono alle persone perseguitate per motivi politici.
  • 2)Il presente Titolo non osta all'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-artk2 · fonte su Normattiva