ARTICOLO K.7 Le disposizioni del presente Titolo non ostano all'instaurazione o allo sviluppo di una cooperazione piu' stretta tra due o piu' Stati membri, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con quella prevista nel presente Titolo ne' la ostacoli.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-artk7 · fonte su Normattiva