ARTICOLO K.8 1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunita' europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente Titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo sono a carico del bilancio delle Comunita' europee. Il Consiglio puo' altresi': - decidere all'unanimita' che le spese operative dovute all'attuazione di dette disposizioni siano a carico del bilancio delle Comunita' europee; in tal caso si applica la procedura di bilancio prevista dal trattato che istituisce la Comunita' europea; - o constatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-artk8 · fonte su Normattiva