Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con i fondi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla prioritaria liquidazione delle partite debitorie relative all'assistenza farmaceutica e alla medicina di base per ciascuno degli anni 1985 e 1986". L'articolo 6 e' soppresso. All'articolo 8, al comma 1, le parole: "dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 7". L'articolo 15 e' soppresso. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 97, 19 maggio 1987, n. 193, e 20 luglio 1987, n. 286. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 6 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-10-29;456~art1 · fonte su Normattiva