Il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 2, dopo la parola: "autorizzare" sono inserite le altre: "le unita' sanitarie locali e"; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che non trova copertura nelle assegnazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984 o nelle altre entrate previste per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, gli enti medesimi provvedono mediante operazioni di mutuo, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui allo articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in deroga alle disposizioni vigenti l'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno 1986. 2-ter. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui di cui al precedente comma; essa deve comunicare all'ente interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo le modalita' determinate ai sensi del precedente comma. 2-quater. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno finanziario 1986, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante corrispondente riduzione di apposito stanziamento da iscrivere, per detto anno finanziario, nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli esercizi successivi a carico del capitolo concernente la dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente"; al comma 3, le parole: "25 settembre" sono sostituite dalle altre: "30 ottobre". All'articolo 3: al comma 1, dopo le parole: "anche dei redditi esenti" sono aggiunte le seguenti: "esclusi i BOT, i CCT e gli altri titoli equipollenti emessi dallo Stato,".

Testo vigente dal 31 ottobre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-31;733~artunico · fonte su Normattiva