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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate, con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, secondo comma, sono premesse le parole: "Fino al 31 dicembre 1982"; All'articolo 2: al primo comma, dopo le parole: "Dal 31 dicembre 1980", sono aggiunte le seguenti: "e fino al 31 dicembre 1982"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneita' senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di "a disposizione" ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge, quale modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante".

Testo in vigore dal 11 agosto 1981 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1981-08-06;458~artunico · fonte del testo