P e n s i o n i Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Testo vigente dal 27 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459~art18 · fonte su Normattiva