Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica federale di Germania;
- b)l'espressione "Repubblica italiana", utilizzata in senso geografico, designa il territorio in cui e' in vigore la legislazione fiscale della Repubblica italiana;
- c)l'espressione "Repubblica federale di Germania", utilizzata in senso geografico, designa il territorio in cui e' in vigore la legislazione fiscale della Repubblica federale di Germania;
- d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
- e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g)l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile utilizzati da un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
- h)il termine "nazionali" designa:
- i)per quanto concerne la Repubblica italiana, le persone fisiche che hanno la nazionalita' italiana;
- ii)per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, i tedeschi cosi' come definiti all'articolo 116, paragrafo 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania;
- iii)le persone giuridiche, le societa' di persone e le altre associazioni di persone costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i)l'espressione "autorita' competente" designa:
- i)in Italia: il Ministero delle Finanze;
- ii)nella Repubblica federale di Germania: il Ministro federale delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni espressione ivi non definita ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 27 novembre 1992
