Per l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione in termini di strutture e di equipaggiamenti idonei a garantire il pronto e rapido dispiegamento in mare di unita' disinquinanti, il Ministero dell'ambiente provvede con il sistema di risposta antinquinamento stabilito dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
Testo vigente dal 11 gennaio 1999
