ALLEGATO ACCORDO PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL' IRAN PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, qui di seguito citati come "Parti contraenti", desiderando regolare ed incoraggiare il trasporto internazionale su strada di merci tra i loro paesi e in transito sui loro territori, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 DEFINIZIONI

  • 1)Per "vettore" si intente una persona fisica o giuridica residente in Iran o in Italia che sia autorizzata, in forza delle leggi vigenti nel rlspettivo paese, ad effettuare trasporto internazionale su strada di merci.
  • 2)Per "veicolo" si intende ogni veicolo a motore impiegabile su strada ed ogni rimorchio e semirimorchio, volti ad essere qui collegati nei modi seguenti:
  • a)costruiti per trasportare merci (veicoli merci);
  • b)registrato nel territorio di una delle due Parti Contraenti. In materia di veicoli merci, il termine "veicolo" si riferisce ad ogni veicolo singolo o ad un Insieme di veicoli' per che' entrambi, l'unita' di trazione (autocarro o trattore) il suo rimorchio o semi- rimorchio siano registrati nello stesso territorio.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art1 · fonte su Normattiva