[1]ALLEGATO ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE Dl PASSEGGERI E MERCI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dei Kazakhstan, successivamente denominati "Parti Contraenti", al fine di facilitare la regolamentazione del trasporto internazionale di merci e passeggeri su strada tra i due paesi, come pure il transito attraverso i loro territori, e in considerazione degli interessi reciproci, hanno concordato quanto segue:

[3]ARTICOLO 1 in conformita' con il presente Accordo, i veicoli stradali di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare il trasporto di passeggeri e merci verso il o in provenienza dal territorio nazionale dell'altra Parte contraente, come pure in transito attraverso i loro territori, a patto che essi siano registrati sul territorio di una delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art1 · fonte su Normattiva