Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere progressivo potranno essere calcolate, in ciascuno Stato, vi sia o non domiciliato il contribuente, con l'aliquota relativa all'insieme degli elementi imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art22 · fonte su Normattiva