Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell'articolo 2 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art23 · fonte su Normattiva