Quando una impresa di uno dei due Stati, che e' alla dipendenza o possiede il controllo di una impresa dell'altro Stato o che si trova alla dipendenza di una impresa o di un gruppo che possiede egualmente il controllo di una impresa dell'altro Stato, consente o impone a questa impresa dell'altro Stato, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, condizioni differenti da quelle che sarebbero normalmente fatte a imprese effettivamente indipendenti, tutti i profitti due avrebbero dovuto normalmente apparire nella contabilita' di una di queste imprese, ma che sono stati in tal modo trasferiti direttamente o indirettamente, all'altra impresa, possono essere inclusi fra i profitti imponibili della prima impresa. In mancanza di elementi precisi che permettono di determinare esattamente l'ammontare dei profitti trasferiti, le autorita' competenti dei due Stati contraenti si intenderanno, se necessario, per fissare a quale cifra debbono essere valutati tali profitti e per evitare la doppia imposizione nello spirito della Convenzione.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art6 · fonte su Normattiva