Quando una impresa di uno dei due Stati, che e' alla dipendenza o possiede il controllo di una impresa dell'altro Stato o che si trova alla dipendenza di una impresa o di un gruppo che possiede egualmente il controllo di una impresa dell'altro Stato, consente o impone a questa impresa dell'altro Stato, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, condizioni differenti da quelle che sarebbero normalmente fatte a imprese effettivamente indipendenti, tutti i profitti due avrebbero dovuto normalmente apparire nella contabilita' di una di queste imprese, ma che sono stati in tal modo trasferiti direttamente o indirettamente, all'altra impresa, possono essere inclusi fra i profitti imponibili della prima impresa. In mancanza di elementi precisi che permettono di determinare esattamente l'ammontare dei profitti trasferiti, le autorita' competenti dei due Stati contraenti si intenderanno, se necessario, per fissare a quale cifra debbono essere valutati tali profitti e per evitare la doppia imposizione nello spirito della Convenzione.
Testo vigente dal 17 aprile 1963
