In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, i profitti derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o area non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi o gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalita', del detto Stato.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art7 · fonte su Normattiva