Art. 2 (Protocollo)
1. Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Govemo del Granducato di Lussemburgo, il quale notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. 3. Il Granducato di Lussemburgo notifichera' a tutte le Parti contraenti la data di entrata in vigore. In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo. Fatto a Lisbcna, il ventiquattro giugno millenovecentonovantasette, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese e svedese, i dieci testi facenti ugualmente fede che sara' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo il quale ne rimetterra' una copia certificata conforme a ciascuna Parte contraente.
Testo vigente dal 8 marzo 1999
