[1]Firma ed entrata in vigore

[2]1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che sono Parte alla Convenzione o che l'hanno firmata. Sottosta' a ratificazione, accettazione o approvazione. Un firmatario non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver precedentemente o nel medesimo tempo ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione. 3. Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente lo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art30 · fonte su Normattiva