Art. 15 (Accordo)
Le Parti contraenti convengono di istituire una commissione mista, composta dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e da esperti designati dalle categorie professionali interessate, che sara' presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive autorita' competenti, che avra' il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo. La commissione mista ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficolta' che potranno presentarsi e proporra' alle autorita' competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'accordo. La commissione mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'accordo. Tali modifiche entreranno in vigore tra le Parti contraenti mediante scambio di note fra le competenti autorita' dei due Paesi. La commissione mista si riunira' periodicamente, alternativamente in Italia o in Svizzera.
Testo vigente dal 26 novembre 1993
