parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che includera' le autorita' competenti, esperti e responsabili del settore cinematografico con il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo e di proporre le modifiche che saranno ritenute opportune. Le rappresentanze italiane e cubane saranno approssimativamente composte in parti uguali. La Commissione si riunira' entro 6 mesi dalla richiesta avanzata da una delle parti contraenti, per quanto possibile alternativamente in Italia e/o a Cuba.

Testo vigente dal 9 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;81~accordo-art7 · fonte su Normattiva