[1]Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. FATTO a Lugano il giorno 15 maggio 1990 in duplice esemplare in lingua italiana.

[2]Giulio Andreotti p. Il Governo della Repubblica italiana A. Koll p. Il Consiglio federale svizzero

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 26 novembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-11-10;472~accordo-art17 · fonte su Normattiva