Art. 17 (Accordo)
[1]Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. FATTO a Lugano il giorno 15 maggio 1990 in duplice esemplare in lingua italiana.
[2]Giulio Andreotti p. Il Governo della Repubblica italiana A. Koll p. Il Consiglio federale svizzero
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 26 novembre 1993
