[1]presente Accordo e' stipulato per una durata di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso e' rinnovabile per periodi di due anni per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti tre mesi prima della sua scadenza. Fatto a Tunisi, il 29 ottobre 1988

[2]In doppio esemplare ed in lingua francese Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Tunisina

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;208~accordo-art18 · fonte su Normattiva