Art. 18 (Accordo)
[1]presente Accordo e' stipulato per una durata di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso e' rinnovabile per periodi di due anni per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti tre mesi prima della sua scadenza. Fatto a Tunisi, il 29 ottobre 1988
[2]In doppio esemplare ed in lingua francese Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Tunisina
Testo vigente dal 26 marzo 1994
