Art. 10 (Accordo)
Sara' esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due Parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Il coproduttore maggioritario puo' associarsi con il produttore di un terzo Paese, anche se questo terzo Paese e il Paese del coproduttore minoritario non sono legati tra loro da un accordo di coproduzione. In tal caso i diritti attribuiti al coproduttore minoritario dall'accordo di coproduzione non devono essere pregiudicati.
Testo vigente dal 26 novembre 1993
