[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali e i decreti-legge, emanati sino al 23 maggio 1924, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti di modifica o di revoca adottati in virtu' di delegazione di poteri legislativi.

[8]Sono altresi' convalidati i decreti Reali, emanati sino alla data predetta, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 17 aprile 1925.

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 5 maggio 1925

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urn:nir:stato:legge:1925-04-17;473~art1 · fonte del testo