[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtu' di delegazione di poteri legislativi.
[8]Sono altresi' convalidati i Regi decreti, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 24 maggio 1926.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Federzoni - Lanza Di Scalea -
[13]Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati -
[14]Belluzzo - Ciano.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 7 giugno 1926
