E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione, ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;473~convenzione-art17 · fonte su Normattiva