E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, 1 redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che gli artisti dello spettacolo o gli sportivi che sono residenti di uno Stato contraente ritraggono dalle prestazioni esercitate nell'altro Stato contraente in base ad un programma di scambi culturali tra i Governi di entrambi gli Stati contraenti sono esenti da imposizione in detto altro Stato contraente.

Testo vigente dal 25 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;48~art18 · fonte su Normattiva