DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: 1. Per quanto concerne l'Italia, se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Sud Africa, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata in Sud Africa, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 2. Per quanto concerne il Sud Africa, le imposte pagate da residenti del Sud Africa rispetto a redditi imponibili in Italia, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, saranno ammesse in deduzione dalle imposte dovute in base alla legislazione fiscale sudafricana, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta sudafricana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;473~convenzione-art23 · fonte su Normattiva