ARTICOLO II La Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nel settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;475~accordo-artii · fonte su Normattiva