Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

  • a)La realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche, al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo;
  • b)Lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
  • c)L'istituzione nei rispettivi Paesi di Uffici di rappresentanza e di Promozione turistica (il cui personale sara' assoggettato alle Ieggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
  • d)Lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
  • e)L'armonizzazione delle rispettive normative nel campo del turismo nonche' degli standard e dei target in materia ambientale;
  • f)L'utilizzazione della rete Internet come strumento per la promozione turistica e per favorire lo scambio delle informazioni tra i due Paesi.

Testo vigente dal 9 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;73~accordo-art6 · fonte su Normattiva