ARTICOLO VI Le autorizzazioni di cui all'articolo V sono di due tipi:

  • a)Autorizzazioni valide per un unico viaggio di andata e ritorno da effettuare entro tre mesi a partire dalla data dell'inizio del viaggio.
  • b)Autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente da effettuare entro tre mesi a partire dalla data d'inizio del viaggio. Durante il viaggio in transito, non si puo' caricare o scaricare merci sul territorio del Paese in transito.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artvi · fonte su Normattiva