ARTICOLO VI Le autorizzazioni di cui all'articolo V sono di due tipi:
- a)Autorizzazioni valide per un unico viaggio di andata e ritorno da effettuare entro tre mesi a partire dalla data dell'inizio del viaggio.
- b)Autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente da effettuare entro tre mesi a partire dalla data d'inizio del viaggio. Durante il viaggio in transito, non si puo' caricare o scaricare merci sul territorio del Paese in transito.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
