ARTICOLO VII Le autorizzazioni citate nel presente Accordo debbono essere visitate, all'ingresso e all'uscita, da parte delle autorita' del Paese per il quale sono state rilasciate.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
ARTICOLO VII Le autorizzazioni citate nel presente Accordo debbono essere visitate, all'ingresso e all'uscita, da parte delle autorita' del Paese per il quale sono state rilasciate.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artvii · fonte su Normattiva