ARTICOLO VIII 1 - Se i veicoli utilizzati per il trasporto di merci superano, a vuoto o a carico le dimensioni o i pesi massimi previsti dalle disposizioni in vigore nel Paese interessato i trasportatori dovranno essere muniti di una deroga speciale rilasciata dalle autorita' competenti dello stesso Paese. La medesima disposizione si applica al trasporto di merci pericolose. 2 - Se la deroga speciale indicata al paragrafo 1 prevede che il veicolo in questione debba seguire un itinerario prestabilito, il trasporto dovra' venire effettuato seguendo il predetto itinerario.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
