organismo abilitato deve: a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorita' competenti dello Stato che concede l'abilitazione; b - essere diretto e gestito da persone che, per integrita' morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale; c - essere sottoposto alla sorveglianza di autorita' competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476~convenzione-art11 · fonte su Normattiva