Art. 3 — Enti e organizzazioni privati
1.Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
- a)assenza di scopo di lucro;
- b)capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- c)corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;
- d)svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
Testo vigente dal 22 marzo 2001
