1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione, l'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identita', capacita legale ed idoneita all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonche' sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere. 2. Essa trasmette la relazione all'Autorita' Centrale dello Stato d'origine.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476~convenzione-art15 · fonte su Normattiva