contatto puo' aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5 lettera a), salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorita' competente dello Stato d'origine.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476~convenzione-art29 · fonte su Normattiva