adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorita' competenti dello Stato di accoglienza: a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione; b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari' consigli; e c - hanno constatato che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476~convenzione-art5 · fonte su Normattiva