adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorita' competenti dello Stato d'origine: a - hanno stabilito che il minore e' adottabile; b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilita' di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse; c - si sono assicurate:

  • 1)che le persone, istituzioni ed autorita', il cui consenso e' richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;
  • 2)che tali persone, istituzioni ed autorita' hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso e' stato espresso o attestato per iscritto;
  • 3)che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
  • 4)che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e d - si sono assicurate, tenuto conto dell'eta' e della maturita' del minore,
  • 1)che questi e' stato assistito mediante una consulenza e che e stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
  • 2)che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
  • 3)che il consenso del minore all'adozione, quando e richiesto, e' stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed e stato espresso o constatato per iscritto; e
  • 4)che il consenso non e' stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476~convenzione-art4 · fonte su Normattiva