- Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori veranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformita' alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto, o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole. 3. Qualora dopo la data in cui e' stato effettuato un investimento venga introdotta una modifica nelle leggi, nei regolamenti, nelle norme o nelle misure di politica economica che governano, direttamente o indirettamente, l'investimento, tale modifica non dovra' essere applicata retroattivamente e 1' investimento effettuato ai sensi del presente Accordo dovra' essere protetto.
Testo vigente dal 13 gennaio 1999
